Legge Pinto ed Equo Indennizzo
- Autore dell'articolo:Avv Mauro Sasanelli
- Articolo pubblicato:Novembre 25, 2016
- Categoria dell'articolo:Legge Pinto
E’ oramai tristemente nota la lungaggine dei processi, in Italia l’esercizio della giustizia non è materia semplice. I tempi dei processi sono biblicamente lunghi nonostante persino i padri costituenti, conoscendo forse le tendenze autodistruttive dell’italiota si fossero preoccupati di garantire il diritto ad un procedimento celere.
Tutti i cittadini si trovano spesso a dover fare i conti con processi senza fine, per vedersi riconoscere un diritto, o quantomeno poter scrivere la parola fine su un contenzioso durato anni.
Più volte il legislatore ha tentato di introdurre modifiche al Processo senza però raggiungere alcun risultato positivo che potesse garantire una maggior celerità.
Ebbene, in base alla L. 89 del 24 marzo 2001 (c.d. “ legge Pinto”), chi, attore o convenuto, è, o è stato, coinvolto in un procedimento per un periodo di tempo irragionevole, HA DIRITTO AD UNA EQUA RIPARAZIONE indipendentemente dall’esito del processo.
La legge 89 del 24 marzo 2001, infatti, ha recepito i principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in relazione al mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che testualmente recita:
“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge”.
Tale norma diviene strumento volto ad ottenere una equa riparazione a colui che ha subito un danno patrimoniale e non patrimoniale per effetto della violazione dei succitati principi della Convenzione, peraltro già costituzionalmente previsti.
Sicché l’eccessiva domanda di risarcimenti ha spinto il legislatore ha riformare la materia apportando numerose modifiche, introdotte dal D.L.8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 6 giugno 2013, n. 64 e dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134. Tutte queste innovazioni non hanno fatto altro che inserire diversi “cavilli” con il malcelato tentativo di scoraggiare l’inoltro di ulteriori domande.
Nonostante l’introduzione di questi “cavilli”, è ancora possibile ottenere diverse migliaia di euro come indennizzo per essere stato parte di un procedimento eccessivamente lungo.